La Corte Suprema degli Sati Uniti con la sentenza Dobbs vs. Jackson Women’s Healt Organization sulla costituzionalità della legge ‘Gestional Age Act’ dello Stato del Mississipi la quale vieta la interruzione della gravidanza dopo la quindicesima settimana, ha cancellato superandola la sentenza Wade vs. Roe e la sentenza gemella Casey, affermando un principio fondamentale: in America il diritto all’aborto non è un diritto costituzionalmente protetto. La reazione scomposta e violenta del mondo ‘liberal’ ed abortista americano, ma non solo, è andata oltre le righe. Ha stupito poi l’odio anticristiano e manifestamente blasfemo esploso in alcuni Gay Pride europei.

E’ venuta alla luce una confusa presa di coscienza nell’universo pro aborto ed arcobaleno che il vento ha cominciato a cambiare di direzione proprio partendo da lì, dalla Patria dei diritti ma anche delle potenti ed ‘anticristiche’ élites finanziarie che aspirano a costruire un mondo senza Dio: dagli Stati Uniti d‘America. Questo è stato giudicato insopportabile. Di quì le reazioni scomposte.

Si è subito corso ai ripari osservando che la Corte Suprema Americano ha rinviato ai singoli Stati Confederati la soluzione del problema dell’aborto ed il cattolico (si fa per dire) Biden, Presidente degli Stati Uniti, ha promulgato ordini esecutivi pro aborto. In Italia i soliti hanno fatto prontamente quadrato attorno alla legge 194 del 1987 giudicata intoccabile.

Volendo rimanere al dato strettamente giuridico la sentenza Dobbs ha rimesso a fuoco tematiche importanti in un dibattito che viene da lontano.
La prima ma per vero la meno importante è stata focalizzata nel quesito: può una sentenza modificare una legge? Qualcuno però andando un po’ più a fondo nell’analisi ha giustamente osservato che il fondamentale principio per il quale l’aborto sarebbe un diritto costituzionalmente garantito non è fondato su una legge a nulla rilevando il 14 emendamento, mentre invece la sentenza Dobbs è fondata su una norma e su un principio superiore derivabile dal diritto naturale.

La seconda osservazione che emerge a seguire dalla prima e dalla quale muovere ogni ragionamento è racchiusa in un dato solo confusamente percepito: la sentenza Dobbs non solo ha escluso qualsivoglia copertura costituzionale al diritto di aborto. Essa ha piuttosto escluso ogni possibile riconoscimento di legittimità costituzionale al principio cardine sottostante e sul quale ha poggiato quel diritto e sul quale è stata costruita l’intelaiatura giuridica che lo ha sorretto: principio dogmatizzato in modo apparentemente non più discutibile dal mondo femminista ‘liberal’ ed abortista sintetizzabile nello slogan “l’utero è mio e lo gestisco io”. Il “non detto” e tuttavia affermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, è un principio opposto: il diritto alla vita del nascituro è costituzionalmente garantito e prevalente rispetto al diritto di disposizione dell’utero da parte della donna perlomeno a far data dalla 15° settimana di gestazione come appunto da sentenza Dobbs.

La Corte Suprema Americana ha formalizzato e dato protezione costituzionale ad un altro principio che sintetizzerei così: l’utero appartiene alla donna che ha ben il diritto di disporne come vuole e correttamente la sentenza Dobbs ne approfondisce i profili di “wellbeing” che afferiscono al diritto alla salute della gestante. Ma questo diritto trova un limite in un altro diritto anche esso costituzionalmente garantito ma poziore e prevalente su di esso: il diritto alla vita del nascituro. Quello è un diritto relativo e disponibile mentre questo, è assoluto ed indisponibile. Un ‘revirement’ a 180 gradi solo intuitivamente colto che ha scatenato reazioni emotive incontrollate ben più che analisi giuridiche razionali e fredde.

L’utero è certamente della donna ma nel momento nel quale in esso trova ospitalità e vita il nascituro diventa bene che appartiene anche a chi lo possiede, cioè al nascituro. Per rimanere ad un esempio molto semplice, faccio riferimento alla proprietà del mio appartamento concesso però in affitto. Il diritto di proprietà non è in discussione ma poiché il diritto di abitazione e dunque di uso è stato concesso per contratto a terzi, questo diritto viene limitato e subordinato al diritto dei terzi inquilini tutelati dalla legge in forza di contratto.

Ecco la terza considerazione che allora sgorga in modo del tutto naturale se si va a scrutare la “mens giuridica” che la Dobbs pone sul tavolo. E’ ben vero che i singoli Stati Confederati Americani possono regolare la materia dell’aborto, ma i margini della loro sfera di azione rimangono ristretti dentro il limite della poziorità della vita del nascituro rispetto al diritto di uso indiscriminato e senza limiti di tempo dell’utero da parte della donna. Non a caso la legislazione pilota del nuovo corso è stata quella dello Stato del Texas che ha proibito l’aborto dalla settima settimana dal concepimento, dal momento cioè nel quale è percepibile che il cuore del nascituro comincia a battere. Ma io ho la certezza che assai prima comincia anche ‘l’imprinting emotivo ed affettivo’ del nascituro in un rapporto di amore misterioso ed inafferrabile con la madre gestante che nessun uomo potrà mai capire e che costituisce una ricchezza ineguagliabile, propria ed unica, dell’universo femminile. L’aborto è una ferita ed un trauma profondo nell’anima della donna destinato a rimanere per sempre perché è la rottura di un misterioso e profondissimo rapporto di amore.

Certo rimane aperta la questione del diritto della donna a non accettare la propria genitorialità per le più svariate ragioni. E quì sono tornate a prendere forma e sostanza le polemiche mai sopite.

In Italia curiosamente il terreno all’inversione di tendenza lanciato a tutti dalla Corte Suprema Americana, è stato preparato proprio da quelle forze politiche che hanno messo al centro del nuovo diritto di famiglia l’interesse del minore considerato poziore e prevalente rispetto al diritto dei genitori naturali ad allevare i loro figli. Il diritto /dovere alla genitorialità in capo ai genitori biologici, trova un limite insuperabile nella tutela del minore il quale ha il diritto di crescere in un ambiente sano ed armonico che può anche non essere quello della famiglia naturale in presenza di criticità evidenti.
Principio assai controverso soprattutto perché interpretato in modo innaturalmente estensivo come dimostrano le polemiche sull’illecita gestione degli affidi dei minori, seguite al caso “Bibbiano” .

La sentenza della Corte Suprema Americana apre un varco incolmabile all’interno di questa problematica, torcendola provvidenzialmente questa volta a difesa ed favore del nascituro. Se è legittimo che in presenza di interessi economici non chiari o di altre similari criticità venga sacrificato il giusto e poziore diritto alla genitorialità della famiglia naturale, a fortiori ed a maggior ragione non si può posporre il diritto alla vita del minore nascituro al diritto alla gestione della propria maternità messa in crisi da eventuali criticità della madre gestante.

La sentenza Dobbs ha ratificato e formalizzato la scissione tra il diritto/dovere della madre alla maternità dal suo diritto / dovere alla genitorialità, ed ha scelto affermando che il diritto alla vita del nascituro è poziore rispetto alla sua negazione. Il diritto a nascere e crescere, infatti, può e deve essere ben tutelato e gestita dallo Stato e dagli Organi deputati a tutelare e difendere gli interessi di minore: Tribunale dei Minori, Servizi Sociali, la coppia idonea alla adozione che ne faccia richiesta. Viceversa il diritto di infliggere la morte chiude lo spazio a qualunque soluzione futura del problema.

E quì si salda il cerchio che lega indissolubilmente diritto naturale, consuetudine e legge. La ruota del Convento dove la mamma impossibilitata all’esercizio della genitorialità collocava il neonato affidandolo a Dio ed alle buone Religiose, altro non era che la formalizzazione di una consuetudine consolidata dal tempo e di diretta derivazione del diritto naturale giusta il quale la vita va sempre tutelata sin dal primo istante perché dono indisponibile di Dio. La legge poi, quale espressione della volontà del Principe prima e dei Parlamenti dopo, ha consacrato il principio cristallizzato dalla consuetudine attraverso la norma. Da ultimo la giurisprudenza ha dato al principio consuetudinario recepito dalla norma, prospezione razionale e contenuto filosofico affinando, chiarendo, sistematizzando.

Le cose non sono naturalmente così semplici perché la legge a partire dal momento nel quale si è affermato il principio dell’ ’habeas corpus’, cioè dall’età dell’illuminismo è stata usata per cancellare quella consuetudine e quella norma specifica derivata dal diritto naturale. La sentenza Dobbs però ha aperto una nuova strada certo con maggior forza e incisività di quanto abbiano potuto fare i pastori della Chiesa cattolica rimasti spesso inascoltati.

Ha potuto farlo perché ha sviluppato un ragionamento che prescinde da Dio, perché è rimasto solo sul piano giuridico e pratico. Tuttavia ove pure mai si volesse superare il perimetro sia della teologia, sia del diritto e si volesse rimanere al dato meramente sociale, è ormai giudizio pacficamente condiviso tra gli economisti ed i sociologi che il decremento delle nascite dovuto a politiche Maltusiane ed abortiste senza freni, ha portato danni seri al sistema economico e produttivo dei paesi che le hanno perseguito. In testa a tutti l’esempio della Cina che ha prontamente cancellato il divieto del secondo figlio alle giovani coppie. La sentenza Dobbs non viene da Marte.

La conseguenza di tutto questo è chiara: occorre sostenere e rafforzare il nuovo corso che la coraggiosa Corte Suprema Americana ha tracciato ed aperto per tutti. Sono tra quelli che condivide senza eccezioni e senza riserve l’auspico formulato da Monsignor Suetta, Vescovo di Ventimiglia e San Remo: la legge 194 del 1978 va semplicemente abrogata e sostituita con un altra nuova e diversa la quale affermi in modo chiaro ed inequivocabile che l’aborto è sempre illecito, perché comunque delitto e che al contempo promuova un reale, effettivo, concreto e poderoso sostegno alle politiche famigliari. In particolare che realmente sostenga, direi sorregga, la madre gestante che non voglia o non possa per svariate criticità esercitare il diritto/dovere alla genitorialità. Il diritto alla genitorialità non deve prevalere su quello alla vita.

Questo ragionare porta alla naturale conseguenza, che va alla fine pur detta, che il diritto alla genitorialità va riconosciuto anche al padre nel caso nel quale la madre non possa o non voglia esercitarlo ed il padre invece sì. La maternità è sempre realtà che attiene alla donna, ma l’atto generativo è duale e dunque i diritti – ma io dico – i doveri alla genitorialità del padre, sono eguali a quelli della madre, essendo pari ed equivalente la responsabilità causale dell’atto generativo. Il Padre biologico ha il diritto ed il dovere di essere anche genitore sia di fronte al nascituro poi nato, sia di fronte alla società.

Ed ecco si apre il varco per introdurre l’ultima considerazione che riservo ai politici che si qualifichino cattolici ed improntino la loro azione a valori fondanti ed universali del cristianesimo. All’uomo ed al politico credente non è necessario ricordare che al momento del concepimento un’anima viene al mondo e che tutti, genitori, società e Stato sono responsabili non solo di essa, ma anche e soprattutto dell’intensissimo desiderio di Dio che quell’anima appena venuta al mondo Lo lodi e Lo serva durante tutto il corso della sua vita e poi nell’alto dei cieli.

Certo è questo un terreno scivoloso perché la nostra società fortemente laicizzata ha cancellato Dio dal proprio orizzonte e non ama sentire un argomentare di tal fatta. Le generazioni poi che si sono succedute all’avvento della Dea Ragione sollecitamente messa al posto di Dio ed i Sovrani ed i Parlamenti che le hanno rappresentate hanno ben pensato di abrogare la consuetudine della ruota legittimando l’aborto in un lungo cammino speculativo e di ricerca razionale.
Ecco che sboccia il sessantotto e la rivoluzione dei fiori ed insieme a Horkeimer, Marcuse, prende il volo l’uomo ad una sola dimensione: il nuovo Vangelo della umanità fisicizzata, deteologizzata e padrona assoluta dei diritti soggettivi che a suo giudizio le competono in via esclusiva. E’ in questo brodo moderno e falsamente amico dell’uomo che appare e spicca il volo nei campus americani per poi diffondersi nel mondo occidentale il nuovo credo femminista: ‘l’utero è mio e lo gestisco io’. Quando poi la scienza giunta a livelli di progresso inimmaginabili solo qualche decennio fa, è stato semplice risolvere il problema con elementari pillole abortive e dunque con aborti di massa alla fine considerati facile strumento di contraccezione ex post.

E quì veramente il cerchio si chiude e si apre una fase ed un tempo nuovo della storia. La legge può ben abrogare la consuetudine ed il diritto naturale da cui essa germina se si ritiene che il diritto naturale stesso non sia fondato sul diritto divino. Ma la conclusione è ben diversa quando la norma del diritto naturale è fondata addirittura su un comandamento della legge mosaica: non ammazzare. Una società che non riconosca Dio come fonte ultima del diritto sostituendolo con la ragione o con l’arbitrio del potere, non ha avvenire e su questo non è possibile alcun tentennamento o alcun dubbio o alcuna mediazione da parte dei politici che si qualifichino cattolici o semplicemente cristiani.

In America il politico, dal Presidente in giù, ma anche il giudice, giura sulla Bibbia. Giura su un principio inderogabile profuso in tutte le pagine di quel libro sacro: la costruzione del bene comune di una Nazione passa per la difesa delle ragioni di Dio il quale benedice e protegge le Nazioni che lealmente si impegnano in questa difesa. E questo sottinteso non esplicitato ma assai evidente è la vera novità cui ci rinvia la Corte Suprema degli Stati Uniti.
E questo proprio nel tempo nel quale il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che chiede l’inclusione dell’aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea adeguandosi alle linee guida ed alle raccomandazioni dell’OMS forse è giunto il momento di fare una riflessione più approfondita e meditata su tutta l’intera questione. Del resto siamo in tempi di campagna elettorale.…….

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